la seguente legge: Art. 1. Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente "Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare" e' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni). Tali interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate, ai sensi della legge regionale n. 1/84, regolari istanze di contributo non ancora concesso. Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987: (Omissis) Resta corrispondentemente modificata la tabella di cui all'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21, concernente l'approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 1987.