la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'attuazione  degli  interventi  e delle provvidenze previste
dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente  "Interventi
a  favore  di  pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in
mare" e' autorizzata, per l'anno 1987, la  spesa  di  L.  150.000.000
(centocinquantamilioni).
   Tali  interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi
verificatisi in anni precedenti e per i quali sono  state  inoltrate,
ai   sensi  della  legge  regionale  n.  1/84,  regolari  istanze  di
contributo non ancora concesso.
   Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni,
in termini di competenza e cassa, nello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio per l'esercizio 1987:
   (Omissis)
   Resta corrispondentemente modificata la tabella di cui all'art. 12
della  legge  regionale  13   maggio   1987,   n.   21,   concernente
l'approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 1987.